Sanzione chiusura Partita Iva retroattiva

Sanzione chiusura Partita Iva retroattiva

La pratica di chiusura della Partita Iva deve essere presentata al massimo entro 30 giorni dalla data indicata sulla pratica come data di cancellazione dell’attività. Quindi, se la data di cessazione che si indica nella pratica di cessazione è nel limite dei 30 giorni precedenti, non sono previste sanzioni.

Invece, quando si supera il limite di 30 giorni, ad esempio Partita Iva cessata il 31/12/2022 e pratica presentata in data 31/03/2023, si parla di chiusura della Partita Iva retroattiva.

La chiusura della Partita Iva retroattiva, è soggetta all’applicazione di sanzioni che variano a seconda dell’ente coinvolto. Infatti, a seconda della tipologia di Partita Iva che vuoi chiudere, potresti dover effettuare la cessazione solo all’Agenzia delle Entrate o anche in Camera di Commercio.

Non è rilevante se tu debba chiudere Partita Iva forfettaria o Partita Iva in Regime ordinario.

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Sanzione Agenzia delle Entrate

Per la chiusura retroattiva all’Agenzia delle Entrate non sono previste sanzioni, così come stabilito dalla Risoluzione 7/E del 2017 che recita: “non prevede l’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA”. Basterà pertanto compilare correttamente il Modello AA9/12.

Sanzione Camera di Commercio

Invece, per la cessazione retroattiva più di 30 giorni in Camera di Commercio, sono previste sanzioni. Tali sanzioni vengono applicate direttamente dalla Camera di Commercio e l’importo della sanzione può variare a seconda della sede. In alcuni casi le sanzioni devono essere pagate contestualmente alla tardiva presentazione della pratica di cessazione.

Sanzione Inail

Se con la tua Partita Iva individuale sei iscritto anche all’Inail, dovrai cessare anche tale posizione. L’Inail per la cessione retroattiva a più di 30 giorni, prevede il pagamento della sanzione in misura fissa attualmente stabilita in € 135.

Conclusioni sanzione chiusura Partita Iva retroattiva

Naturalmente, se la tua Partita Iva è iscritta alla sola Agenzia delle Entrate non sono previste sanzioni, così come se non sei iscritto all’Inail non dovrai pagare le sanzioni a questo Ente.

La Camera di Commercio non sempre accetta la chiusura retroattiva della Partita Iva, soprattutto quando si tratta di tornare indietro con la data di cessazione di diversi anni, se non si presentano documenti a supporto della data effettiva di cessazione, ad esempio una lettera di assunzione che attesta che da una certa data il lavoro esercitato era quello di lavoratore dipendente a tempo pieno, oppure copia delle fatture di vendita dei beni strumentali utilizzati per l’attività o ancora la risoluzione del contratto di affitto del locale utilizzato per esercitare l’attività; tale elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

E’ importante quindi prestare molta attenzione affinché vengano effettuate le pratiche di cessazione quando si decide di non proseguire con l’attività con Partita Iva, proprio per evitare di dover pagare delle sanzioni o ancora non vedersi riconosciuta perché non dimostrabile la data di effettiva chiusura dell’attività.

Il nostro servizio online per la chiusura retroattiva

Se dovessi affidare a noi l’incarico di effettuare la chiusura della Partita Iva retroattiva, non dovrai preoccuparti di nulla, ti terremo costantemente aggiornato sull’evolversi della pratica e non appena evasa dagli enti competenti, ti forniremo la ricevuta rilasciata che attesta il buon fine della pratica. In praticapartitaiva.it troverai un team di professionisti che ti seguiranno passo passo e che ti aiuteranno a chiudere la tua Partita Iva nel miglio modo possibile.

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